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Consultazione 2018/46: Modifica dell'ordinanza sulle poste: Nuove prescrizioni in materia di raggiungibilità · 2 pagine

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Ordinanza sulle poste (OPO)

Modifica del … 2019

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 29 agosto 20121 è modificata come segue:

Art. 33 cpv. 4, 5bis, 8 e 9

4La rete di uffici e agenzie postali deve garantire che il 90 per cento della popolazione residente permanente di un Cantone possa raggiungere, a piedi o con i mezzi pubblici, un ufficio o un'agenzia postale nell'arco di 20 minuti. Se la Posta offre un servizio a domicilio, questo arco di tempo è di 30 minuti.

5bis

Nelle regioni urbane e negli agglomerati conformemente alla definizione dell’Ufficio federale di statistica, occorre garantire almeno un punto di accesso servito. Ogni volta che viene superata una soglia di 15 000 abitanti o impiegati, deve essere gestito un ulteriore punto di accesso.

8La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sulla coordinazione della rete di uffici e agenzie postali nel loro territorio. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni.

9La Posta mette a disposizione una piantina della Svizzera consultabile in Internet che fornisce informazioni sull’ubicazione dei punti di accesso.

Art. 34 cpv. 1, 4 e 5 lett. b

1Almeno sei mesi prima di chiudere o trasferire un ufficio o un’agenzia, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si adopera per trovare una soluzione di comune accordo.

4La PostCom conduce una procedura di conciliazione tra la Posta e le autorità dei Comuni in questione. Può invitare i servizi interessati ad una trattativa e dare ai Cantoni coinvolti la possibilità di prendere posizione.

RS ..........

1 RS 783.01

2018–......