Progetto
Consultazione 2018/59: 16.414 s Iv.pa. Graber Konrad. Flessibilizzare parzialmente la legge sul lavoro preservando i modelli di orario di lavoro dimostratisi validi; 16.423 s Iv.pa. Keller-Sutter. Deroga alla registrazione della durata del lavoro per dirigenti e specialisti · 2 pagine
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[Titolo o titolo abbreviato della LF]
Art. 46
1Il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti, da cui risultano le indicazioni necessarie all’esecuzione della presente legge e delle relative ordinanze.
2L’obbligo del datore di lavoro di registrare le indicazioni concernenti la durata del lavoro e del riposo, le indicazioni concernenti i supplementi di tempo e i supplementi salariali prescritti dalla legge e di metterle a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza non si applica ai lavoratori adulti che:
a. esercitano funzioni direttive o sono specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali; e
b. dispongono di un’ampia autonomia nel loro lavoro; e
c. sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro e non lavorano secondo piani d’impiego prestabiliti.
3Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.