Avamprogetto II
Consultazione 2018/64: L'adeguamento della parte propria alla distribuzione secondo l'articolo 38 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) · 2 pagine
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Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del … (Variante II)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Art. 38 cpv. 1 e 2
1Il supplemento attinente al prezzo per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta al:
a. 25 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna non supera 24.99 franchi;
b. 9 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 25 e 3069.99 franchi;
c. 0 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna è uguale o superiore a 3070 franchi.
2Il supplemento per imballaggio per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta a:
a. 7 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna non supera 24.99 franchi;
b. 15 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 25 e 49.99 franchi;
c. 20 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 50 e 199.99 franchi;
d. 24 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 200 e 3069.99 franchi;
e. 300 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è uguale o superiore a 3070 franchi.