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Consultazione 2020/12: Modifica della legge sul materiale bellico, controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» · 3 pagine

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d. il comportamento del Paese destinatario rispetto alla comunità internazionale, in particolare in relazione all’osservanza del diritto internazionale;

e. la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni.

2L’autorizzazione per affari con l’estero conformemente all’articolo 22 e la conclusione di contratti conformemente all’articolo 20 non sono ammesse se:

a. il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale;

b. il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;

c. esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile; o

d. nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.

3In deroga ai capoversi 1 e 2, può essere rilasciata un’autorizzazione per singole armi da fuoco portatili di ogni calibro e per il loro accessori, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.

4In deroga al capoverso 2 lettera b, un’autorizzazione può essere rilasciata se sussiste un rischio esiguo che il materiale bellico da esportare venga impiegato per commettere gravi violazioni dei diritti dell’uomo.

Art. 22b Deroga del Consiglio federale ai criteri di autorizzazione per gli

affari con l’estero

1Il Consiglio federale può derogare ai criteri di autorizzazione di cui all’articolo 22a:

a. in presenza di eventi straordinari; e

b. se lo impone la salvaguardia degli interessi nazionali della politica estera o della politica di sicurezza del Paese.

2Se la deroga è concessa mediante decisione, il Consiglio federale informa le Commissioni della politica di sicurezza dell’Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione.

3Se la deroga è concessa per via di ordinanza, il Consiglio federale limita il periodo di validità di quest’ultima a quattro anni al massimo. Può prorogarne una volta la durata di validità di quattro anni al massimo. In questo caso, l’ordinanza decade se entro sei mesi dall’entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale un progetto per l’adeguamento dei criteri di autorizzazione legali di cui all’articolo 22a.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.