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Consultazione 2020/47: Iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» e il controprogetto diretto (decreto federale sulla politica climatica) · 2 pagine

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12. Disposizioni transitorie dell’art. 74a (Politica climatica)

1La Confederazione emana la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 74a entro cinque anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

2La legge stabilisce il percorso di riduzione delle emissioni di gas serra sino al 2050. Essa fissa obiettivi intermedi che portano almeno a una riduzione lineare e disciplina gli strumenti necessari per il rispetto di tale percorso.

II

Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Se l’iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» non è ritirata, è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente all’iniziativa, secondo la procedura di cui all’articolo 139b della Costituzione federale.

4 Il numero definitivo delle presenti disposizioni transitorie sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.