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Consultazione 2022/57: Investimento di fondi di libero passaggio dell’istituto collettore (modifica della LPP) · 2 pagine

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Legge federale Avamprogetto sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,

decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Inserire prima del Titolo quarto

Art. 60b Investimento temporaneo di fondi di libero passaggio presso la

Tesoreria federale

1Se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio è inferiore al 105 per cento, l’istituto collettore può investire presso l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) i fondi dei conti di libero passaggio da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi.

2L’AFF gestisce i fondi, senza interessi e gratuitamente, nell’ambito della sua tesoreria centrale.

3L’AFF e l’istituto collettore disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

1FF …

2 RS 831.40