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Consultazione 2022/57: Investimento di fondi di libero passaggio dell’istituto collettore (modifica della LPP) · 2 pagine
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Legge federale Avamprogetto sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,
decreta:
I
La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Inserire prima del Titolo quarto
Art. 60b Investimento temporaneo di fondi di libero passaggio presso la
Tesoreria federale
1Se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio è inferiore al 105 per cento, l’istituto collettore può investire presso l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) i fondi dei conti di libero passaggio da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi.
2L’AFF gestisce i fondi, senza interessi e gratuitamente, nell’ambito della sua tesoreria centrale.
3L’AFF e l’istituto collettore disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.
1FF …