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Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 173 pagine

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elettronicamente all’UFAG al più tardi dieci giorni lavorativi prima dell’importazione.

4 Per la notifica occorre compilare la parte I del modulo di cui agli articoli 56-58 del regolamento (UE) 2017/6252 (documento sanitario comune di entrata (DSCE) nel Trade Control and Expert System (TRACES)3 e, per gli alimenti per animali che sottostanno a controlli più intensi in virtù dell’allegato 4.2 parte 2, allegarvi il certificato ufficiale di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17934 rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine. Il numero del DSCE debitamente compilato deve essere indicato nella dichiarazione doganale.

5 I controlli vertono sui punti seguenti: a. per tutti i lotti: controllo dei documenti; b. alla frequenza indicata all’allegato 4.2 parti 1 e 2, e in modo che non sia possibile al responsabile del lotto prevederli: il controllo dell’identità e il controllo fisico della merce, compresi i prelievi di campioni e le analisi di laboratorio.

6 I lotti di alimenti per animali possono essere liberati definitivamente soltanto se sono stati svolti tutti i controlli richiesti, se i risultati dei controlli sono soddisfacenti e se sono stati compilati i rispettivi campi del DSCE.

7 Sono dovuti i costi delle analisi e una tassa conformemente all’ordinanza del 16 giugno 20065 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura. Art. 8 cpv. 1

1 Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA, l’etichettatura delle materie prime deve comprendere le indicazioni seguenti:

2Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n.

1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e

97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017 pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/2127, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 111.

3Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»), GU L 261 del 14 ottobre 2019, pag. 37

4Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE)

2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89.

5 RS 910.11