Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine
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Ordinanza sui concimi «%ASFF_YYYY_ID»
2 Esigenze relative alle CMC CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo
1Le sostanze e miscele a base di materiale grezzo contenute in un concime devono adempiere le prescrizioni definite per la CMC 1 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/100946.
2Le sostanze che non adempiono le esigenze relative alla CMC 1 di cui al punto 2 della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificate conformemente all'articolo 24 OPChim47.
CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante
1Un concime soggetto a registrazione può contenere piante, parti di piante o estratti di piante che hanno subito i procedimenti di lavorazione definiti per la CMC 2 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.
2I concimi costituiti o in parte costituiti da piante, parti di piante o estratti di piante che non hanno subito i procedimenti di lavorazione definiti per la CMC 2 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 sono soggetti ad autorizzazione.
CMC 3: Compost
Un concime può contenere compost che adempie le prescrizioni definite per la CMC 3 ai sensi della parte II dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni:
i. il compost è stato ottenuto da materiali che si prestano al processo di compostaggio e non pregiudicano il prodotto finito;
ii. per i sottoprodotti di origine animale che vengono trasformati vanno adempiute le prescrizioni dell'ordinanza del 25 maggio 201148 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn). Se il sottoprodotto di origine animale trasformato non ha raggiunto il punto finale della catena di fabbricazione, il concime è sottoposto all’obbligo di autorizzazione;
iii. il compost soddisfa i requisiti di qualità stabiliti per i concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dell'allegato 2.6 ORRPChim;
iv. il processo di compostaggio è stato attuato in modo da garantire l'innocuità igienica di tutte le sue parti;
v. nessuna materia prima è riconoscibile a occhio nudo o percettibile tramite l'odore, ad eccezione del legno e dei gusci di noci;
46Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
47RS 813.11