Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/12: Strategia di cooperazione internazionale 2025–2028 · 69 pagine
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Allegato 3
Basi legali
Articolo 5 legge cooperazione e aiuto umanitario
1La cooperazione allo sviluppo appoggia gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo per migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni. Essa deve contribuire a permettere a questi Paesi di accrescere il loro sviluppo con le proprie forze. A lungo termine essa persegue un miglior equilibrio nell’ambito della comunità dei popoli.
2Essa sostiene prioritariamente i Paesi in via di sviluppo, le regioni e i gruppi di popolazione più poveri. Essa promuove in particolare:
a) lo sviluppo rurale;
b) il miglioramento delle condizioni alimentari, segnatamente mediante la produzione agricola per l’autoapprovvigionamento;
c) l’artigianato e la piccola industria locale;
d) la creazione di posti di lavoro;
e) il conseguimento e il mantenimento dell’equilibrio ecologico e demografico.
Articolo 7 legge cooperazione e aiuto umanitario
L’aiuto umanitario deve contribuire, mediante misure preventive e di soccorso, a preservare la vita umana in pericolo e ad alleviare le sofferenze; esso è destinato in particolare alle popolazioni vittime d’una catastrofe naturale o di un conflitto armato.
Articolo 2 legge pace e diritti umani
Con le misure di politica estera previste dalla presente legge all’articolo 3, la Confederazione persegue gli obiettivi seguenti:
a) contribuire a prevenire, mitigare o risolvere conflitti armati, in particolare mediante la promozione della fiducia reciproca, la mediazione e le attività di consolidamento della pace al termine delle ostilità, nonché mediante la promozione del diritto umanitario internazionale;
b) contribuire a rafforzare i diritti dell’uomo, promuovendo i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali di persone o gruppi di persone;
c) promuovere i processi democratici.