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Consultazione 2023/12: Strategia di cooperazione internazionale 2025–2028 · 5 pagine

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Decreto federale Disegno concernente il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario nel periodo 2025–2028

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;

visto l’articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 sulla

cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...3,

decreta:

Art. 1

1 Per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario è stanziato un credito complessivo di 9511,5 milioni di franchi.

2Il credito complessivo comprende i seguenti crediti d’impegno:

In milioni di franchi

a. credito d’impegno cooperazione allo sviluppo 6649,4

b. credito d’impegno aiuto umanitario 2862,1

3Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2025.

4Gli impegni finanziari possono essere assunti fino al 31 dicembre 2028.

5Nel periodo 2025–2028 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione può effettuare trasferimenti tra i due crediti d’impegno per un importo massimo di 240 milioni di franchi.

1RS 101

2 RS 974.0

3 FF 202X …