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Consultazione 2023/12: Strategia di cooperazione internazionale 2025–2028 · 5 pagine
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Decreto federale Disegno concernente il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario nel periodo 2025–2028
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 sulla
cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...3,
decreta:
Art. 1
1 Per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario è stanziato un credito complessivo di 9511,5 milioni di franchi.
2Il credito complessivo comprende i seguenti crediti d’impegno:
In milioni di franchi
a. credito d’impegno cooperazione allo sviluppo 6649,4
b. credito d’impegno aiuto umanitario 2862,1
3Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2025.
4Gli impegni finanziari possono essere assunti fino al 31 dicembre 2028.
5Nel periodo 2025–2028 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione può effettuare trasferimenti tra i due crediti d’impegno per un importo massimo di 240 milioni di franchi.
1RS 101
2 RS 974.0
3 FF 202X …