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Consultazione 2023/3: Revisione parziale dell’ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale · 4 pagine

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3. un «diploma CRS indirizzo clinico» della Scuola superiore per le formazioni sanitarie,

4. un corso postdiploma presso una scuola specializzata superiore nel settore di studio della sanità, delle scienze sociali, della psicologia, della medicina, della gestione o delle scienze dell’educazione ,

5. un attestato professionale federale nel settore di studio della sanità, delle scienze sociali, della psicologia, della medicina, della gestione o delle scienze dell’educazione ,

6. un diploma federale nel settore di studio della sanità, della socialità, della psicologia, della medicina, della gestione o delle scienze dell’educazione,

7. una formazione continua nel settore di studio della sanità, delle scienze sociali, della psicologia, della medicina, della gestione o delle scienze dell’educazione per un totale di almeno 200 lezioni; e

c. poter comprovare una pratica professionale riconosciuta (art. 2 cpv. 2) di almeno due anni;

2Chi non può comprovare una formazione o un diploma di cui al capoverso 1 lettera b numeri 1-3 deve comprovare anche un corso postdiploma di livello universitario nel settore di studio della sanità, delle scienze sociali, della psicologia, della medicina, della gestione o delle scienze dell’educazione (art. 3) o un’altra formazione continua equivalente.

3Non deve comprovare una formazione o un diploma di cui al capoverso 1 lettera b chi ha raggiunto 400 lezioni o 20 punti di credito (art. 3 cpv. 2) secondo il Sistema europeo di trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System, ECTS) con al massimo due corsi postdiploma di livello universitario nel settore di studio della sanità, delle scienze sociali, della psicologia, della medicina, della gestione o delle scienze dell’educazione o con al massimo altre due formazioni continue equivalenti.

Art. 2 cpv. 2

2È riconosciuta come pratica professionale per i richiedenti del settore di studio della sanità (art. 1 cpv. 3 e art. 1a) un’attività professionale esercitata nel rispettivo campo professionale dopo il 1° giugno 2001.

Art. 3 Estensione dei corsi postdiploma di livello universitario

1Per i richiedenti dei settori di studio di cui all’articolo 1 capoversi 1 e 3 e all’articolo 1a il corso postdiploma di livello universitario deve comprendere almeno 200 lezioni oppure 10 punti di credito ECTS.

2Un punto di credito ECTS corrisponde a un carico di lavoro di 25–30 ore.

Art. 4 cpv. 2 lett. b e cpv. 3

b. indicazioni relative al diploma o certificato e, se necessario, alla pratica pro-

fessionale, al corso postdiploma di livello universitario o a un’altra formazione continua equivalente.

3La titolarità del diploma o del certificato, l’adempimento della pratica professionale richiesta, del corso postdiploma di livello universitario o di un’altra formazione con-