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Consultazione 2025/108: Revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia (indennità di gestione per gli impianti RIC nella commercializzazione diretta) · 2 pagine
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Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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L’ordinanza sulla promozione dell’energia del 1° novembre 20171 è modificata come segue:
Art. 26 Indennità di gestione
1 I gestori di impianti nella commercializzazione diretta ricevono trimestralmente dall’organo d’esecuzione per ogni kWh di elettricità immessa in rete un’indennità di gestione pari a 0,11 ct./kWh per i costi di commercializzazione.
2 Per gli impianti fotovoltaici nella commercializzazione diretta viene inoltre versata trimestralmente un’indennità di gestione per ogni kWh di elettricità immessa in rete per i costi dell’energia di compensazione.
3 L’ammontare dell’indennità di gestione per i costi dell’energia di compensazione corrisponde alla media dei costi dell’energia di compensazione per ogni kWh di elettricità che viene immessa in rete nel trimestre corrispondente da tutti gli impianti fotovoltaici sottoposti a una misurazione del profilo di carico.
4 I costi dell’energia di compensazione per l’elettricità immessa in rete da tutti gli impianti fotovoltaici sottoposti a una misurazione del profilo di carico sono determinati secondo una previsione semplificata e moltiplicati per il fattore 0,4. La previsione semplificata si basa sull’elettricità immessa in rete il giorno precedente da tutti gli impianti fotovoltaici sottoposti a una misurazione del profilo di carico.
5 Se si ottiene un valore negativo, l’indennità di gestione per i costi dell’energia di compensazione ammonta a 0 ct./kWh.
6 L’UFE calcola e pubblica trimestralmente l’ammontare dell’indennità di gestione per i costi dell’energia di compensazione.
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1 RS 730.03
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