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Consultazione 2025/111: Modifica dell’ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI) – Prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio · 2 pagine

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Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza del 15 gennaio 19711 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Ingresso

visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visti gli articoli 4 capoverso 4, 5 capoverso 6, 9 capoverso 5, 10 capoversi 1tere 1quinquies, 11a capoverso 3, secondo periodo, 14 capoverso 4, secondo periodo, 14a capoverso 5, 24 capoverso 2 e 33 della legge federale del 6 ottobre 20063 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC),

Art. 19c Rimborso proporzionale delle prestazioni di aiuto e assistenza a

domicilio

Le persone che ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 LPC vivono in un istituto o in un ospedale, ma vivono a casa per determinati periodi, hanno diritto, per questi periodi, al seguente rimborso delle prestazioni di cui all’articolo 14a LPC per anno civile:

a. un sesto della somma degli importi forfettari di cui all’articolo 14a capoverso 4 LPC, se trascorrono almeno 60 giorni a casa;

b. un quarto della somma degli importi forfettari di cui all’articolo 14a capoverso 4 LPC, se trascorrono almeno 90 giorni a casa;

c. un terzo della somma degli importi forfettari di cui all’articolo 14a capoverso 4 LPC, se trascorrono almeno 120 giorni a casa.

RS ..........

1 RS 831.301

2 RS 830.1

3 RS 831.30