Vorlage
Vernehmlassung 2004/16: Revision der Krankenversicherung: Gesetzgebungspaket 2 · 186 Seiten
Fedlex · Vorlage · Seite 144Fedlex · Vorlage
se per motivi di ordine medico si deve ricorrere ad un altro fornitore di prestazioni non figurante nell'elenco del Cantone di domicilio. Siccome siamo in presenza di un sistema assicurativo autonomo, anche in quest'ultimo caso ë concesso emettere fatture a carico dell'assicurazione malattie solamente a fornitori di prestazioni autorizzati ai sensi delle disposizioni della legge. CiÖ significa che l’assicurato deve
farsi curarein un ospedaleche figura perlomenone11’elencoospedalierodel
Cantone in cui ha la sua sede e che fa quindi parte dei fornitori di prestazioni autorizzati .
Articolo 41 capoverso 3
Conformementeal diritto vigente, questa disposizione stabilisce che il Cantone di domicilio ë tenuto a contribuire ai costi se la cura non ë offcrta da un ospedale
pubblicoo sussidiatodall'entepubbliconeI Cantonedi domicilio,o se non ë
possibile ricorrere ad un tale ospedale. Le sentenze del TFA citate precedentemente hanno chiarito in quale misura ]'obbligo di contribuire ai costi dipenda daI luogo di degenza dell'assicurato. Nell'articolo 49 la regola di finanziamento va estesa a tutti i reparti ospedalieri e a tutti i tipi di ospedale. Il rinvio all'articolo 49 ë volto ad armonizzarc gli articoli 49 e 41. Occorre pertanto sottolineareche il Cantone di domicilio ë tenuto ad assumere la parte dei costi dovuta ai sensi dell'articolo 49 non soltanto a11'internodel Cantone, ma anche al di ftrori di esso, indipendentemente daI fatto che I'ospedale in questione figuri o meno neI suo elenco, qualora per motivi di
ordine medico sia necessarioricorrere ad un fornitore di prestazioninon
contenrplato daI proprio elenco.
Articolo 47 capoverso 2
Visto che la nozione di "semiospedaliero" ë stata stralciata, essa va soppressa anche in questo caso.
Articolo 49 capoverso 1
Conformementealla legislazionevigente, per le tariffe degli ospedalipubblici e
sussidiati dall’ente pubblico il grado di copertura dei costi da parte dell’assicurazione ma]attie per gli abitanti del Cantone non puÖ superare il 50 per cento dei costi fatturabili del reparto comune. Non vi ë alcuna prescrizione circa il modo in cui vadano coperti i costi rimanenti. Ciononostante, sulla base dell'obbligo dei Cantoni di garantire le cure ospedaliere, si parte daI presupposto che i Cantoni contribuiscano anche al finanziamento della gestione dell'infrastrutturaospedaliera da essi istituita o promossa, e che ne coprano in particolare i disavanzi. Questo fa si che i (,-antoni, cosi come gli assicuratori, finanziano le istituzioni anzichë le prestazioni .
Allo scopo di correggere gli incentivi (che non incoraggiano il contenimento dei costi) dell'attuale finanziamentoper stabilimento, in un'ottica economica risulta opportuno introdurre su vasta scala il sistema del finanziamento delle prestazioni. Questo tipo di finanziamentoha il vantaggio di permetterela tariffazione delle prestazioni fornite, in modo da mettere in primo piano il rapporto prezzo/prestazione. L’importo forfettario in funzione della prestazione ë il "prezzo" corTispostodall’assicuratore per la prestazione fornita. Oggi in molti Cantoni sono giä applicate le rimunerazioni in funzione delle prestazioni, sia sotto forma di