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Vernehmlassung 2004/69: Krankenversicherung: Neuordnung der Pflegefinanzierung · 149 Seiten

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II diritto a un assegno per grandi invalidi insorge quando Ia grande invaliditä dura da almeno nove mesi (cfr. cap. 3.1.3.1).

Garanzia dei diritti acquisiti: iI modello di finanziamentodescrittosi applica in

primo luogo alle persone che diventano bisognose di cure solo dopo aver compiuto i 65 rispettivamente i 64 anni. Alle persone che erano bisognose di cure giä prima del compimento dell’etä di pensionamento e che ricevevano un assegno per grandi invalidi dell’ AI, una volta raggiunta 1’etä di pensionamento, verrä versato (come finora) un assegno per grandi invalidi dell’AVS d’importo identico, sempre che l’assicurazione malattie non fornisca prestazioni di cura. Ë soprattuttoil caso delle persone invalide che giä nell’etä in cui esercitavano un’attivitä lucrativa sono entrate

in un istitutoper invalidi e alle quali l’assicurazionemalattienon forniscealcuna

prestazione di cura.

4.2 Adeguamenti derivanti dall’attuazione del modello B Contrariamenteal modello A, l’attuazione del modello B in relazione alle

prestazioni richiede un adeguamentodel diritto in materia di assicurazione malattie a livello di legge:

Art. 25 cpv. 2 lett. abis

Nella definizione delle prestazioni generali a livello di legge, nell’articolo 25 LAMal, occorre sancire il principio che per le cure di lunga durata viene versato unicamente un contributo. La cura di lunga durata ë definita come fase che inizia dopo un periodo di 90 giorni con misure di cura (acute) che non hanno avuto luogo neI quadro di un trattamentoospedaliero dovuto a motivi medici.

Tutti gli altri adeguamenti giuridici devono essere eseguiti, conformemente all’attuale sistematica del diritto in materia di assicurazione malattie, a livello di

ordinanza: nell’articolo 33 LAMal il legislatoreha conferito al Consiglio federale la competenza, fra l’altro, di precisare le prestazioni definite nell’articolo 25 capoverso 2 LAMal oppure di delegare questo compito al Dipartimento o all’Ufficio federale. Analogamente alle prestazioni giä esistenti per Ie quali viene versato unicamente un contributo (cure balneari, spese di trasporto e di salvataggio), ë presumibile che iI Consiglio federale delegherä questa sua competenza, di modo che sia la definizione delle cure di lunga durata sia il relativo contributo saranno stabiliti nell’OPre.

Tabella 16: Distinzione delle eure di lunga durata neI modello B Cure ospedaliere Cure di lun, durata 99 cure acute ,cure di lunga durata Definizione Per motivi medici Misure di cura che non Cure di lunga durata 46 l’ambito ospedaliero devono (piü) essere vere e proprie” per ë imperativamente eseguite in ambito malati cronici che necessario; possono ospedaliero e che necessitano di eure riguardare le cure comprendono un permanenti (fuori acute o la elemento transitorio dall’ambito riabilitazione medica iero) Periodo/giorni 00 1 - 90 Finanziamento AMal e poteri AMal Contributo AMal DUbbliCi