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Tribunale cantonale delle assicurazioni TI, 36.2026.45

2. September 2026 · Italienisch

Ricorso irricevibile in assenza di una decisione su opposizione impugnabile. Trasmissione degli atti all'assicuratore per l'emissione della decisione su opposizione

Tribunale cantonale delle assicurazioni TI · 36.2026.45 · Italienisch

Raccomandata

Incarto n. 36.2026.45

cs Lugano 2 settembre 2026

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore: Christian Steffen, cancelliere

segretario: Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° settembre 2026 di

RI1, _______

contro

la decisione del 10 agosto 2026 emanata da

CO1, _______

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

A.
Con decisione formale del 10 agosto 2026 CO1 ha condannato RI1 al pagamento di un importo di fr. 4'166.40 per premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026, di fr. 500 di spese e di fr. 136.55 di interessi di mora. Contestualmente ha rigettato l’opposizione all’esecuzione n. _______ del 13 luglio 2026 (doc. A1).
B.
RI1 è insorto direttamente al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la predetta decisione formale, chiedendone l’annullamento e domandando la concessione dell’effetto sospensivo alla presente procedura, ordinando la sospensione immediata di ogni esecuzione o precetto da parte dell’assicuratore fino a crescita in giudicato della sentenza sul sussidio RIPAM 2025 (doc. I).
C.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

considerato in diritto

in ordine

1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

nel merito

2.
In virtù dell'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni (sulla nozione di decisione e il richiamo all'art. 5 cpv. 1 PA [RS 172.021], cfr. STF 8C_323/2025 del 22 settembre 2025, consid. 4.2 con rinvio a DTF 133 V 50 consid. 4.1.2 e 4.1.3; in merito alla ragguardevole entità, cfr. DTF 132 V 412 consid. 1.2). In un procedimento giurisdizionale amministrativo possono essere esaminati e giudicati, in linea di principio, soltanto i rapporti giuridici sui quali l'autorità amministrativa competente si è pronunciata in precedenza, in modo per essa vincolante sotto forma di decisione. In questa misura, la decisione determina l'oggetto della contestazione che può essere deferita al giudice mediante ricorso. Per contro, nella misura in cui non è stata emessa alcuna decisione, la controversia è priva di oggetto e non può essere pronunciata una sentenza nel merito (DTF 134 V 418 consid. 5.2.1).

Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Secondo l’art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

3.
Nel caso di specie difetta una decisione su opposizione.

Pertanto, il “ricorso” del 1° settembre 2026 contro la decisione formale del 10 agosto 2026 inoltrato direttamente al Tribunale cantonale delle assicurazioni, inclusa la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo, è irricevibile e va trasmesso immediatamente, insieme a tutta la documentazione allegata, all’assicuratore affinché lo tratti alla stregua di un’opposizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA ed emani la decisione su opposizione di sua competenza.

4.
Secondo l’art. 61 lett. f bis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto la causa non riguarda prestazioni e non vengono accollate spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.

Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. ti.ch ↗).

Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.
Il ricorso è irricevibile. § Gli atti sono trasmessi a CO1 affinché proceda all’emanazione della decisione su opposizione.
2.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti