Codice di diritto processuale civile svizzero · SR 272

Art. 1–196 CPC

Oggetto

Il presente Codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per:

a.

le vertenze civili;

b.

i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione;

c.

le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti;

d.

l’arbitrato.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 6593

1 sentenza relativa all’Art. 1–196 CPC

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  1. DTF 147 III 44002.06.2021Potere decisionale dell'autorità di conciliazione; regole di procedura applicabili; massima dispositiva; mancata comparizione della parte convenuta. L'autorità di conciliazione può, su richiesta dell'attore, emanare una decisione nelle controversie patri