Legge federale sulla cittadinanza svizzera · SR 141.0

art. 1 lett. b LCit

Acquisizione per filiazione

1 È cittadino svizzero dalla nascita:

a.

il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero;

b.

il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.

2 Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquisisce la cittadinanza svizzera come se l’acquisizione della cittadinanza fosse avvenuta con la nascita.

3 I figli di un minorenne che acquisisce la cittadinanza svizzera secondo il capoverso 2 acquisiscono parimenti la cittadinanza svizzera.

stato al 1 settembre 2023 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2011 2567

1 sentenza relativa all’art. 1 lett. b LCit

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  1. DTF 97 I 68529.10.1971Naturalizzazione agevolata ( art. 27 LCit .). Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e comunale che sua madre possiede o possedeva da ultimo: il luogo di nascita del figlio o il suo domicilio all'epoca della domanda di naturalizzazione non entrano in linea di conto, e nemme