Diritto delle obbligazioni · SR 220
art. 108 n. 2 CO
b. Senza fissazione di termine
La fissazione di un termine per l’adempimento tardivo del contratto non è necessaria:
- 1.
quando dal contegno del debitore risulti che essa sarebbe inutile;
- 2.
quando per la mora del debitore la prestazione abbia perduto ogni interesse pel creditore;
- 3.
quando dal contratto risulti l’intenzione dei contraenti che l’obbligazione debba adempirsi esattamente ad un tempo determinato od entro un dato termine.
stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗