Diritto delle obbligazioni · SR 220

art. 108 n. 2 CO

b. Senza fissazione di termine

La fissazione di un termine per l’adempimento tardivo del contratto non è necessaria:

1.

quando dal contegno del debitore risulti che essa sarebbe inutile;

2.

quando per la mora del debitore la prestazione abbia perduto ogni interesse pel creditore;

3.

quando dal contratto risulti l’intenzione dei contraenti che l’obbligazione debba adempirsi esattamente ad un tempo determinato od entro un dato termine.

stato al 1 ottobre 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

2 sentenze relative all’art. 108 n. 2 CO

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