Codice civile svizzero · SR 210
art. 170 cpv. 2 CC
J. Obbligo d’informazione
1 Ciascun coniuge può esigere che l’altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.
2 A sua istanza, il giudice può obbligare l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.
3 Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 170 vCC (fino al 1987) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 2 3
II. sospensione della comunione domestica
1 Se la convivenza pone in grave pericolo la salute, la riputazione o le condizioni economiche di uno dei coniugi, questi è autorizzato ad abitare separatamente finché duri tale condizione.
2 Introdotta una domanda di divorzio o di separazione, ognuno dei coniugi è autorizzato a cessare la comunione domestica per la durata della causa.
3 Ad istanza di qualunque dei coniugi, il giudice, ove trovi giustificata la sospensione della comunione domestica, determina le sovvenzioni dell'uno per la sussistenza dell'altro.