Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone · SR 0.142.112.681
art. 2 cpv. 6 ALC
Non discriminazione
In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
stato al 15 dicembre 2020 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1999 5092