Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone · SR 0.142.112.681

art. 2 cpv. 6 ALC

Non discriminazione

In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.

stato al 15 dicembre 2020 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1999 5092

1 sentenza relativa all’art. 2 cpv. 6 ALC

le più recenti prima

Apri nella ricerca
  1. 2C_369/202421.01.2025Ricorso in materia di diritto pubblico · Ricorso costituzionale sussidiario · Diritto degli stranieri