Legge sulle dogane · SR 631.0
art. 22 cpv. 3 LD
Strade doganali, punti d’approdo doganali e aerodromi doganali
1 Il traffico delle merci attraverso il confine doganale per terra, acqua e aria deve svolgersi su determinate strade (strade doganali), porti e punti d’approdo (punti d’approdo doganali) e aerodromi (aerodromi doganali) designati dall’UDSC.
2 Sono inoltre reputate strade doganali, sempre che attraversino il confine doganale:
- a.
le linee ferroviarie adibite al servizio pubblico;
- b.
le linee elettriche;
- c.
gli impianti in condotta; o
- d.
altre vie di trasporto o comunicazione designate come strade doganali dall’UDSC.
3 L’UDSC, tenendo conto di situazioni particolari, può autorizzare il traffico delle merci anche in altri luoghi. Esso ne stabilisce le condizioni e gli oneri.
stato al 1 settembre 2023 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2004 485