Legge sulle dogane · SR 631.0

art. 22 cpv. 3 LD

Strade doganali, punti d’approdo doganali e aerodromi doganali

1 Il traffico delle merci attraverso il confine doganale per terra, acqua e aria deve svolgersi su determinate strade (strade doganali), porti e punti d’approdo (punti d’approdo doganali) e aerodromi (aerodromi doganali) designati dall’UDSC.

2 Sono inoltre reputate strade doganali, sempre che attraversino il confine doganale:

a.

le linee ferroviarie adibite al servizio pubblico;

b.

le linee elettriche;

c.

gli impianti in condotta; o

d.

altre vie di trasporto o comunicazione designate come strade doganali dall’UDSC.

3 L’UDSC, tenendo conto di situazioni particolari, può autorizzare il traffico delle merci anche in altri luoghi. Esso ne stabilisce le condizioni e gli oneri.

stato al 1 settembre 2023 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2004 485

1 sentenza relativa all’art. 22 cpv. 3 LD

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  1. DTF 119 Ib 10302.04.1993Domanda di restituzione di diritti doganali. Modifica della classificazione tariffaria di merci da parte degli organi della Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, del 14 giugno 1983 (SA). Tariffa applicabile? 1. In concr