Legge federale sulla cittadinanza svizzera · SR 141.0
Art. 27 Abs. 1 aBüG
Reintegrazione in seguito a perenzione, svincolo o perdita della cittadinanza
1 Chiunque ha perduto la cittadinanza svizzera può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.
2 Il richiedente che risiede in Svizzera da tre anni può presentare la domanda di reintegrazione anche dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 1.
stato al 1 settembre 2023 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2011 2567