art. 286 cpv. 2 CC
176 sentenze su esattamente questa disposizione · Pagina 4/4
Come norma- 5P.98/200521.06.2005divieto dell'arbitrio · Massima di disposizione · Riserva di rettifica
- 5C.214/200416.03.2005Modifica del contributo di mantenimento del figlio · Cambiamento notevole e durevole della situazione
- 5C.219/200401.03.2005Modifica dei contributi di mantenimento · Cambiamento duraturo e rilevante delle circostanze · Reddito ipotetico
- 5C.106/200405.07.2004Mantenimento del figlio · Modifica del contributo di mantenimento · Determinazione del contributo di mantenimento
- 5C.27/200430.04.2004Modifica dei contributi di mantenimento · mantenimento del figlio · Principio inquisitorio
- 5C.238/200327.01.2004Principio inquisitorio · Massima di disposizione · Contributo di mantenimento per figli maggiorenni
- 5C.216/200307.01.2004onere della prova · Modifica della sentenza di divorzio · Massima inquisitoria
- 5C.94/200317.07.2003Modifica dei contributi di mantenimento · Reddito ipotetico · Francia
- DTF 129 V 36222.05.2003Art. 35 cpv. 4 LAI ; art. 82 OAI in relazione con l' art. 71ter OAVS ; art. 285 cpv. 2 e 2bis CC : Versamento di rendite per figli al coniuge dell'avente diritto. Il solo fatto che dall'entrata in vigore, il 1o gennaio 2000, dell' art. 285 cpv. 2bis CC il contributo di mantenimen
- I 492/0122.05.2003Rendite per figli dell'assicurazione invalidità · Modalità di pagamento delle prestazioni di assicurazione sociale · Utilizzazione conforme allo scopo delle rendite
- 5C.238/200210.03.2003Modifica della sentenza di divorzio per mutamento delle circostanze · Efficacia retroattiva della modificazione della sentenza di divorzio · Assistenza giudiziaria gratuita
- 5C.112/200227.11.2002onere della prova · Massima inquisitoria · Modifica della sentenza di divorzio
- DTF 128 III 30520.06.2002Imputazione sul contributo per il mantenimento della prole di una rendita AI completiva per i figli concessa successivamente; diritto transitorio. Dati i presupposti dell' art. 285 cpv. 2bis CC , i contributi per il mantenimento dei figli diminuiscono per legge nella misura dell'
- 5C.314/200120.06.2002Mantenimento del figlio · Modifica della sentenza di divorzio · Azione di restituzione
- 5C.15/200227.02.2002Riduzione dell'assegno alimentare · Modifica della sentenza di divorzio · Mutamento durevole delle condizioni economiche
- 5C.310/200128.01.2002Modifica dei contributi di mantenimento dopo il divorzio · Apprezzamento delle prove · Indennità processuale
- 5P.413/200128.01.2002divieto dell'arbitrio · diritto di essere sentito · Apprezzamento delle prove
- DTF 127 III 50324.08.2001Mantenimento del figlio; azione del debitore volta alla modifica del contributo per il mantenimento ( art. 286 cpv. 2 CC ); campo d'applicazione dell' art. 279 cpv. 1 CC . Il debitore del contributo per il mantenimento non può beneficiare, per analogia, dell'effetto retroattivo p
- 5C.78/200124.08.2001Modifica dei contributi di mantenimento · Efficacia retroattiva dell'azione di modifica · Errore manifesto
- I 12/0009.04.2001Rendita complementare per coniuge divorziato · Assistenza predominante della persona divorziata · Rendita per figli secondo LAI
- 5C.106/200018.08.2000Principio inquisitorio · Diritto del mantenimento · Parità di trattamento tra i figli
- DTF 119 II 614.04.1993Rigetto dell'opposizione per contributi per il mantenimento del figlio ( art. 156 CC ; art. 81 cpv. 1 LEF ). Il genitore, al quale sono attribuiti i figli, non può rinunciare né ai singoli futuri contributi per il mantenimento né alla pretesa stessa di mantenimento, che spetta al
- DTF 108 II 8312.01.1982Art. 157, 286 cpv. 2 CC . Riduzione del contributo per il mantenimento a carico del genitore divorziato a cui non è stata attribuita l'autorità parentale. Il miglioramento della situazione economica del titolare dell'autorità parentale non basta a giustificare la riduzione del c
- DTF 107 II 1005.03.1981Approvazione delle convenzioni sulle conseguenze accessorie del divorzio ( art. 158 n. 5 CC ). Il giudice deve collaborare nella determinazione o nella modifica del contributo per il mantenimento dei figli di genitori divorziati. Nella fattispecie s'è in presenza di una rinuncia
- DTF 65 II 11615.09.1939[[PAGE:BGE 65 II 116 S. 117]] Applicazione dell'art. 286 00: 1. Se i figli sono messi sotto tutela, la potestà dei genitori cessa di pieno diritto: non è necessaria l'esistenza di un fatto giustificante l'applicazione dell'art. 285 CC, nè occorre osservare la procedura prevista
- DTF 48 II 30328.09.1922Art. 157 ZGB. A end e run gei n e s S c h e i cl u n g su r t e i ] s. A end e run g cl e r Kin der z u t e i- 1 u n g weg e n Wie der ver h e i rat u n g: Zuständigkeit des Richters. — Voraussetzungen der Aenderung. — Zulässige Massnahmen, Bezeichnung des einen Elternteils als V