Codice di diritto processuale civile svizzero · SR 272
art. 331 cpv. 1 CPC
Effetto sospensivo
1 La domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.
2 Il giudice può sospendere l’esecutività della decisione impugnata. Se del caso ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 6593