Codice di diritto processuale civile svizzero · SR 272

art. 331 cpv. 1 CPC

Effetto sospensivo

1 La domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.

2 Il giudice può sospendere l’esecutività della decisione impugnata. Se del caso ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 6593

2 sentenze relative all’art. 331 cpv. 1 CPC

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