Codice civile svizzero · SR 210
art. 374 cpv. 2 CC
A. Condizioni ed estensione del diritto di rappresentanza
1 Il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.
2 Il diritto di rappresentanza comprende:
- 1.
tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento;
- 2.
l’amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni; e
- 3.
se necessario, il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza.
3 Per gli atti giuridici inerenti all’amministrazione straordinaria dei beni il coniuge o il partner registrato deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli adulti.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗