Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati · SR 935.61
art. 5 cpv. 2 lett. c LLCA
Registro cantonale degli avvocati
1 Ogni Cantone istituisce un registro degli avvocati che dispongono di un indirizzo professionale nel territorio cantonale e adempiono le condizioni di cui agli articoli 7 e 8.
2 Il registro contiene i dati personali seguenti:
- a.
il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo di origine o la cittadinanza;
- b.
una copia della patente di avvocato;
- c.
i documenti attestanti l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 8;
- d.
il o gli indirizzi professionali e, se del caso, il nome dello studio legale;
- e.
le misure disciplinari non cancellate.
3 È tenuto dall’autorità cantonale incaricata della sorveglianza degli avvocati.
stato al 1 luglio 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1999 4983