Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati · SR 935.61

art. 5 cpv. 2 lett. c LLCA

Registro cantonale degli avvocati

1 Ogni Cantone istituisce un registro degli avvocati che dispongono di un indirizzo professionale nel territorio cantonale e adempiono le condizioni di cui agli articoli 7 e 8.

2 Il registro contiene i dati personali seguenti:

a.

il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo di origine o la cittadinanza;

b.

una copia della patente di avvocato;

c.

i documenti attestanti l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 8;

d.

il o gli indirizzi professionali e, se del caso, il nome dello studio legale;

e.

le misure disciplinari non cancellate.

3 È tenuto dall’autorità cantonale incaricata della sorveglianza degli avvocati.

stato al 1 luglio 2025 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1999 4983

3 sentenze relative all’art. 5 cpv. 2 lett. c LLCA

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