art. 51 cpv. 3 LCStr

53 sentenze su esattamente questa disposizione · Pagina 2/2

Come norma
  1. DTF 91 IV 2213.02.1965Art. 51 cpv. 3 LCStr . L'autore del danno materiale ha il dovere di annunciarlo, immediatamente e in modo sicuro, al danneggiato, indicandogli il proprio nome e indirizzo. Solo secondariamente dovrà avvisare la polizia (consid. 1). Annuncio fatto al danneggiato assente mediante u
  2. DTF 90 IV 21925.09.1964Art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr ., art. 56 cpv. 1 e 2 OCStr. Comportamento in caso d'infortunio. 1. Dovere di fermarsi: il conducente di un autoveicolo coinvolto in un infortunio deve rimanere sul luogo fin tanto lo esige il suo doveroso comportamento (consid. 1). 2. Autore del danno è
  3. DTF 90 IV 14707.07.1964Art. 51 cpv. 3 LCStr . L'autore del danno deve indicare il nome e l'indirizzo anche se il danneggiato è presente e può constatare il danno.