Legge sulle dogane · SR 631.0
art. 64 cpv. 3 LD
Autorizzazione
1 Per gestire un deposito franco doganale è necessaria un’autorizzazione dell’UDSC.
2 L’UDSC rilascia l’autorizzazione se:
- a.
il richiedente risiede in Svizzera e offre garanzia per una gestione regolare del deposito franco doganale;
- b.
la vigilanza e il controllo doganali non comportano un dispendio amministrativo sproporzionato per l’UDSC; e
- c.
vi è garanzia che il deposito franco doganale è per principio aperto a tutti alle medesime condizioni.
3 L’autorizzazione può:
- a.
essere vincolata ad oneri ed escludere l’immagazzinamento di determinate merci a rischio; o
- b.
prescrivere che determinate merci a rischio siano depositate in locali particolari.
stato al 1 settembre 2023 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2004 485