Legge sulle dogane · SR 631.0

art. 64 cpv. 3 LD

Autorizzazione

1 Per gestire un deposito franco doganale è necessaria un’autorizzazione dell’UDSC.

2 L’UDSC rilascia l’autorizzazione se:

a.

il richiedente risiede in Svizzera e offre garanzia per una gestione regolare del deposito franco doganale;

b.

la vigilanza e il controllo doganali non comportano un dispendio amministrativo sproporzionato per l’UDSC; e

c.

vi è garanzia che il deposito franco doganale è per principio aperto a tutti alle medesime condizioni.

3 L’autorizzazione può:

a.

essere vincolata ad oneri ed escludere l’immagazzinamento di determinate merci a rischio; o

b.

prescrivere che determinate merci a rischio siano depositate in locali particolari.

stato al 1 settembre 2023 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2004 485

1 sentenza relativa all’art. 64 cpv. 3 LD

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  1. DTF 100 Ib 27731.05.1974Legge sulle dogane: 1. L'interruzione della prescrizione dei crediti doganali è disciplinata esclusivamente dall' art. 64 cpv. 3 LD , e ciò anche ove sia stato commesso un reato doganale (consid. 3). 2. Interruzione o sospensione della prescrizione nella fattispecie? (consid. 4).