Codice civile svizzero · SR 210
art. 641 cpv. 1 CC
I. In generale
1 Il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro i limiti dell’ordine giuridico.
2 Egli può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza.
stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗