Legge federale sull'espropriazione · SR 711
art. 66 lett. b LEspr
1. Convocazione
1 Se non è raggiunto un accordo nella procedura di conciliazione, il presidente della commissione di stima apre d’ufficio la procedura di stima.
2 Col consenso delle parti, la procedura di stima può però essere rimandata fino a dopo il compimento dell’opera.
stato al 1 gennaio 2021 · Nell’atto intero · Fedlex ↗
Versioni precedenti · 1
art. 66 vLEspr (1930) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 4 1145
1. Convocazione IV. Procedura
a) d'ufficio, dopo terminata la procedura di conciliazione, quando La Commissione di stima è convocata dal suo presidente:
si tratti di fissare l'indennità e di regolare tutte le questioni di stima connesse (art. 64) o quando il presidente lo reputi necessario per altra ragione;
b) a richiesta dell'espropriante, d'un espropriato o d'un altro avente diritto, per le pretese e domande che non sono regolate nella procedura principale di stima (lett. a).