Legge federale sull'espropriazione · SR 711

art. 66 lett. b LEspr

1. Convocazione

1 Se non è raggiunto un accordo nella procedura di conciliazione, il presidente della commissione di stima apre d’ufficio la procedura di stima.

2 Col consenso delle parti, la procedura di stima può però essere rimandata fino a dopo il compimento dell’opera.

stato al 1 gennaio 2021 · Nell’atto intero · Fedlex ↗

Versioni precedenti · 1
art. 66 vLEspr (1930) · stato al 31 dicembre 1947 · CS 4 1145

1. Convocazione IV. Procedura

a) d'ufficio, dopo terminata la procedura di conciliazione, quando La Commissione di stima è convocata dal suo presidente:

si tratti di fissare l'indennità e di regolare tutte le questioni di stima connesse (art. 64) o quando il presidente lo reputi necessario per altra ragione;

b) a richiesta dell'espropriante, d'un espropriato o d'un altro avente diritto, per le pretese e domande che non sono regolate nella procedura principale di stima (lett. a).

3 sentenze relative all’art. 66 lett. b LEspr

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  1. DTF 108 Ib 37410.08.1982Impugnazione di una transazione conclusa in una procedura espropriativa. Incombe alla commissione di stima, o all'autorità davanti alla quale la causa era pendente prima del termine della procedura, di decidere in prima istanza sul carattere vincolante di una transazione conclusa
  2. DTF 71 I 48505.11.1945Espropriazione. Espropriazione in vista dell'impianto d'una linea ferroviarie che attraversa, su un ponte, strade pubbliche. Successiva modificazione dei tracciali di queste strade. Competenza delle commissioni federali d'espropriazione a decidere chi debba sopportare le spese d
  3. DTF 71 I 29620.09.1945Procedura d'espropriazione; esercizio del diritto a indennita contro l'espropriante. 1. Quando, dopo la tempestiva domanda d'indennità, .180 :proce: dura di conciliazione e interrotta 0 la procedura dl stnn80 e rinviata al compimento dell'opera (art. 57 LEspr.), ambedue le parti