Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone · SR 0.142.112.681
Art. 8 lett. d ALC
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:
- a)
la parità di trattamento;
- b)
la determinazione della normativa applicabile;
- c)
il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;
- d)
il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;
- e)
la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.
stato al 15 dicembre 2020 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1999 5092