Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone · SR 0.142.112.681

Art. 8 lett. d ALC

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:

a)

la parità di trattamento;

b)

la determinazione della normativa applicabile;

c)

il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;

d)

il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;

e)

la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni.

stato al 15 dicembre 2020 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 1999 5092

1 sentenza relativa all’Art. 8 lett. d ALC

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  1. DTF 133 V 32904.07.2007Art. 16 cpv. 2 della Convenzione franco-svizzera di sicurezza sociale: Applicazione di una convenzione bilaterale più favorevole del regolamento n. 1408/71. L' art. 20 ALC non preclude ad un assicurato (cittadino francese domi