Codice di diritto processuale civile svizzero · SR 272

art. 99 cpv. 2 CPC

Cauzione per le spese ripetibili

1 Su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se:

a.

non ha domicilio o sede in Svizzera;

b.

risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato il fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza beni;

c.

è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura; oppure

d.

per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso.

2 In caso di litisconsorzio necessario occorre prestare cauzione solo se tutti i litisconsorti si trovano in una delle situazioni di cui al capoverso 1.

3 Non vi è obbligo di prestare cauzione:

a.

nella procedura semplificata, tranne nelle controversie patrimoniali secondo l’articolo 243 capoverso 1;

b.

nella procedura di divorzio;

c.

nella procedura sommaria, eccettuata la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257);

d.

nella procedura relativa a una controversia secondo la LPD.

stato al 1 luglio 2026 · Nell’atto intero · Fedlex ↗ · Messaggio FF 2006 6593

2 sentenze relative all’art. 99 cpv. 2 CPC

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