8.1 Mandati impartiti dai clienti per forniture sul territorio svizzero

Info IVA per settore 02 · Orticoltura e fioreria

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2024

AFC · Info IVA settore 02 · n. 8.1 · Italiano

Se la fornitura è effettuata a un destinatario sul territorio svizzero, il fiorista che assume il mandato (F1) impone all’aliquota d’imposta determinante la controprestazione totale che il cliente deve pagare (valore dei fiori, spese di fornitura, tasse). L’azienda florovivaistica intermediaria (AFI) impone a sua volta all’aliquota d’imposta determinante, per le forniture sul territorio svizzero, l’importo del conteggio rilasciato al fiorista che assume il mandato. Il fiorista che esegue il mandato (F2) sul territorio svizzero impone all’aliquota d’imposta determinante la controprestazione dell’AFI.

[Illustrazione: nell’originale]