8.2 Mandati impartiti dai clienti per forniture all’estero

Info IVA per settore 02 · Orticoltura e fioreria

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2024

AFC · Info IVA settore 02 · n. 8.2 · Italiano

Dato che i fiori vengono forniti dal fiorista estero, vi è una fornitura all’estero (i beni stessi non si trovano mai sul territorio svizzero). Il fiorista che assume il mandato (F1) esegue una fornitura all’estero per l’azienda florovivaistica intermediaria (AFI), la quale esegue a sua volta una fornitura all’estero per il fiorista estero (F2E).

Tali mandati costituiscono prestazioni eeseguite all’estero esenti dall’imposta. I giustificativi per i clienti non possono contenere quindi riferimenti all’IVA. Queste prestazioni effettuate all’estero vanno contabilizzate separatamente, dichiarate alla cifra 200 del rendiconto e quindi dedotte alla cifra 221.

[Illustrazione: nell’originale]