13.1 Condizioni relative all’attrezzatura del mezzo di trasporto

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 9 maggio 2023

AFC · Info IVA settore 21 · n. 13.1 · Italiano

Durante il trasporto delle persone malate, ferite o disabili, il mezzo di trasporto deve essere appositamente attrezzato. Questa condizione è adempita ad esempio da ambulanze, elicotteri della guardia aerea di soccorso e slitte di salvataggio. I taxi e i bus per il trasporto di persone disabili sono considerati appositamente attrezzati se ad esempio sono provvisti di accesso posteriore o laterale per sedie a rotelle mediante piano di scorrimento (rampe mobili ad ampiezza variabile), rampe sollevabili, rampe scorrevoli, sollevatori, dispositivi per il fissaggio al suolo delle sedie a rotelle o di altri dispositivi (ad es. cremagliera, cinture di sicurezza, imbottitura, sedili girevoli), nonché di pareti interne adeguatamente imbottite, cinture speciali e sedili con fissaggio e dimensioni particolari.

L’acquisto, la riparazione, la manutenzione e la gestione (acquisto di carburante ecc.) di tali mezzi di trasporto non legittimano la deduzione dell’imposta precedente, se il mezzo è destinato esclusivamente al trasporto delle summenzionate persone. Sono considerati appositamente attrezzati segnatamente le ambulanze, gli elicotteri della guardia aerea di soccorso e le slitte di salvataggio.

Se il mezzo è destinato anche al trasporto di altre persone (ad es. se l’attrezzatura è smontata), la deduzione dell’imposta precedente dev’essere corretta proporzionalmente alla sua utilizzazione.

Anche se sono dotati di attrezzature particolari per il trasporto di queste persone, i mezzi di trasporto pubblici (ad es. treno, bus, tram e funivia) non sono considerati appositamente attrezzati e il trasporto in questi mezzi è imponibile all’aliquota normale.