2.1 Quadro generale

Info IVA per settore 25 · Ricerca e sviluppo

In vigore · Stato dal 25 giugno 2024

AFC · Info IVA settore 25 · n. 2.1 · Italiano

Per la valutazione del trattamento fiscale occorre innanzitutto verificare se l’attività di ricerca e sviluppo è di natura imprenditoriale. Se l’attività di ricerca e sviluppo di un’impresa avviene nel suo ambito imprenditoriale, questa è sostanzialmente di natura imprenditoriale.

Se le prestazioni di ricerca e sviluppo vengono eseguite a titolo oneroso, sussiste un rapporto di prestazione e la controprestazione è imponibile (→ cifra 2.2). Non vi rientrano tuttavia i contributi di sostegno alla ricerca e allo sviluppo. Questo tipo di contributi non costituisce infatti una controprestazione per una prestazione concreta. In mancanza di un rapporto di prestazione, questi contributi non soggiacciono pertanto all’imposta (→ cifra 2.3).

Le prestazioni di analisi sono prestazioni imponibili. Se esse vengono eseguite nell’ambito di un’attività di ricerca e sviluppo, è determinante il trattamento fiscale relativo alla ricerca e allo sviluppo (→ cifra 2.4).

L’imposta precedente può essere dedotta sulle prestazioni eseguite nell’ambito dell’attività imprenditoriale, a patto che i costi e gli investimenti gravati d’imposta precedente non siano destinati a prestazioni escluse dall’imposta. Un’azienda che ottiene contributi per la ricerca dalla collettività pubblica (sussidi) è tenuta a ridurre proporzionalmente la deduzione dell’imposta precedente. Se la collettività pubblica dispone di un diritto di utilizzazione dei risultati della ricerca o se si tratta di ricerca su mandato, non vi è alcun sussidio, ma una controprestazione imponibile per una prestazione concreta. Altri contributi che non rappresentano una controprestazione per una prestazione concreta (ad es. doni) non comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.

[Illustrazione: nell’originale]

Una panoramica in proposito figura alla cifra 4.1.