3.1 Informazioni generali

Info IVA per settore 25 · Ricerca e sviluppo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 25 · n. 3.1 · Italiano

Le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e ricerca che partecipano a una cooperazione in materia di formazione e ricerca sono escluse dall’imposta se effettuate nell’ambito della cooperazione, a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di formazione e ricerca si presenti quale soggetto fiscale (art. 21 cpv. 2 n. 30 LIVA).

Il Consiglio federale stabilisce quali istituti sono considerati istituti di formazione e ricerca (art. 21 cpv. 7 LIVA).

Secondo l’articolo 38a capoverso 1 OIVA sono considerati istituti di formazione e ricerca:

a.

gli istituti del settore delle scuole universitarie che, nell’ambito dell’articolo 63a della Costituzione federale, sono sostenuti da Confederazione e Cantoni in virtù di una base legale (→ cifra 3.3.1);

b.

le organizzazioni di utilità pubblica secondo l’articolo 3 lettera j LIVA nonché le collettività pubbliche secondo l’articolo 12 LIVA (→ cifra 3.3.2);

c.

gli ospedali pubblici, indipendentemente dalla loro forma giuridica
(→ cifra 3.3.3).

Le imprese dell’economia privata non sono considerate istituti di formazione o ricerca (art. 38a cpv. 2 OIVA). Lo stesso vale per i soggetti giuridici, che non soddisfano i requisiti dell’articolo 38a capoverso 1 lettere a–c OIVA.