3.2 Spiegazioni generali sulla cooperazione in materia di formazione e ricerca

Info IVA per settore 25 · Ricerca e sviluppo

In vigore · Stato dal 7 marzo 2022

AFC · Info IVA settore 25 · n. 3.2 · Italiano

Si ha una cooperazione in materia di formazione o ricerca secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 30 LIVA se la collaborazione tra almeno due delle istituzioni citate in precedenza è finalizzata all’esecuzione di una prestazione in materia di formazione o ricerca (=  la forma abituale di collaborazione è la società semplice). Le prestazioni eseguite da questi istituti di formazione o ricerca nell’ambito di questa collaborazione sono escluse dall’imposta.

Se a una comunità di ricerca o di formazione partecipano sia istituti operanti nella formazione o nella ricerca ai sensi dell’articolo 38a capoverso 1 lettere a–c OIVA sia una o più imprese dell’economia privata, sussiste una cooperazione in materia di formazione e ricerca ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 30 LIVA per gli istituti operanti nella formazione o nella ricerca che partecipano a questa comunità. Le prestazioni eseguite reciprocamente tra le imprese dell’economia privata e gli istituti di formazione e di ricerca sono imponibili secondo la natura delle prestazioni.

[Illustrazione: nell’originale]

Per le forme di collaborazione nelle collettività pubbliche, l’AFC raccomanda di verificare previamente un’eventuale esclusione dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 28 LIVA.

Esempi di cooperazione in materia di formazione e ricerca

  • L’università A e l’università B decidono di offrire congiuntamente il ciclo di studi in teologia. L’università A metterà a disposizione le aule e i docenti; l’università B impiegherà anch’essa i propri docenti e svolgerà i relativi compiti amministrativi.

  • Le università A, B e C consentono ai loro studenti del programma di studio di archeologia di frequentare, oltre ai corsi presso le loro università (in particolare i corsi di specializzazione), determinate materie presso altre università e completare gli studi sostenendo un esame. I corsi completati presso una o entrambe le università rientrano nell’abilitazione conseguita presso la propria università.

  • La fondazione di utilità pubblica «Ricerca a favore della collettività» si prefigge, insieme alle autorità di tre Paesi influenti, di studiare gli effetti delle misure volte a favorire il naturale desiderio di scoperta dei bambini piccoli. Nell’ambito della collaborazione, la fondazione summenzionata coordina le persone coinvolte nella ricerca, gestisce le finanze nonché redige le valutazioni e i rapporti richiesti. Le autorità dei Paesi partecipanti, tramite i loro uffici preposti alla ricerca, provvedono a garantire un contesto ideale per l’attività dei propri ricercatori. Concretamente, essi assicurano la presenza degli istituti di ricerca, predispongono le risorse finanziarie necessarie e si occupano della pubblicazione del progetto nel rispettivo nei rispettivi Paesi.

Esempi in cui non sussiste una cooperazione in materia di formazione o ricerca oppure in cui la cooperazione in materia di formazione o ricerca non include tutti i partecipanti

  • L’organizzazione di utilità pubblica «Istruzione per tutti» vende al Comune di X 1000 libri di testo. Nella fattispecie si tratta di una fornitura imponibile, non di una cooperazione in materia di formazione o ricerca. Non sussiste né una collaborazione finalizzata a eseguire una prestazione in materia di formazione o ricerca né l’esecuzione di prestazioni reciproche. In caso di assoggettamento, l’organizzazione di utilità pubblica deve imporre la vendita dei libri di testo all’aliquota ridotta.

  • L’azienda municipalizzata della città A approvvigiona l’università della città B di energia elettrica e acqua. Anche qui si tratta di un’esecuzione di prestazioni unilaterale, non qualificata come cooperazione in materia di formazione o ricerca. L’azienda municipalizzata della città A deve imporre la corrente elettrica all’aliquota normale e l’acqua all’aliquota ridotta.

  • Varie scuole universitarie professionali decidono di sviluppare, insieme a un’organizzazione di utilità pubblica e all’impresa privata IT Forever SA, un nuovo metodo didattico per insegnanti e studenti. La collaborazione si prefigge di eseguire una prestazione di ricerca, ma vi partecipa un’impresa dell’economia privata. La collaborazione tra le scuole universitarie professionali e le organizzazioni di utilità pubblica costituisce una cooperazione in materia di formazione o ricerca ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 30 LIVA. Questi istituti di formazione o ricerca possono fatturare le prestazioni eseguite nell’ambito della collaborazione in esclusione d’imposta. Le prestazioni tra un’impresa privata e gli altri partecipanti, invece, sono imponibili secondo la natura delle stesse.

  • La scuola universitaria professionale Z e l’impresa Innovation SA sviluppano congiuntamente un nuovo prodotto nel settore aeronautico. In questo caso si ha una comunità in materia di formazione e ricerca, ma trattandosi di una partecipazione di un’impresa dell’economia privata non si ha una cooperazione in materia di formazione o ricerca ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 30 LIVA. Entrambi i partecipanti devono imporre le singole prestazioni eseguite a favore della controparte secondo la natura delle stesse.