3.4 Ripercussioni fiscali in presenza di una cooperazione in materia di formazione e ricerca

Info IVA per settore 25 · Ricerca e sviluppo

In vigore · Stato dal 9 marzo 2022

AFC · Info IVA settore 25 · n. 3.4 · Italiano

In presenza di una cooperazione in materia di formazione e ricerca, tutte le prestazioni che gli istituti di formazione e ricerca partecipanti eseguono nell’ambito della cooperazione sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 30 LIVA.

Occorre valutare caso per caso se le prestazioni eventualmente rese a terzi nell’ambito della cooperazione in materia di formazione o ricerca sono imponibili oppure escluse dall’imposta.

L’AFC raccomanda di apporre la menzione «escluso dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 30 LIVA» sulle fatture emesse per le prestazioni eseguite nell’ambito di una cooperazione in materia di formazione o ricerca. Le relative spese non danno alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA).

In linea di massima, gli istituti che partecipano a una cooperazione in materia di formazione o ricerca possono scegliere l’opzione per l’imposizione delle loro prestazioni eseguite nell’ambito della cooperazione (art. 22 LIVA).

Tuttavia, i contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo (art. 77 cpv. 3 OIVA) o il metodo delle aliquote forfettarie (art. 97 cpv. 3 OIVA) non possono scegliere tale opzione.

Se un istituto di formazione o di ricerca applica il metodo di rendiconto effettivo (art. 36 LIVA) e, nell’ambito di una cooperazione in materia di formazione o ricerca, rende prestazioni a un istituto di formazione o di ricerca domiciliato all’estero, può effettuare la deduzione dell’imposta precedente conformemente all’articolo 29 capoverso 1bis LIVA.

Se sussiste una cooperazione in materia di formazione o ricerca con una partecipazione estera, le prestazioni eseguite nell’ambito della collaborazione con il partner di cooperazione estero non soggiacciono all’imposta sull’acquisto (art. 45a LIVA).