Parte C Assoggettamento all’imposta sull’importazione
Info IVA 02 · Assoggettamento
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022
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L’importazione di beni sul territorio svizzero e la loro immissione in libera pratica da parte di viaggiatori in provenienza dall’estero nel traffico aereo (art. 52 LIVA) soggiacciono all’imposta sull’importazione. È assoggettato all’imposta chi è debitore doganale (art. 51 cpv. 1 LIVA). È debitore doganale ad esempio:
la persona che trasporta o fa trasportare i beni attraverso il confine;
la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione doganale o incaricata della dichiarazione;
la persona per conto della quale vengono importati i beni.
Per l’imposta sull’importazione non è competente l’AFC ma l’UDSC. La pubblicazione n. 52.01 dell’UDSC Imposta sull’importazione di beni (imposta sull’importazione) fornisce ulteriori informazioni sull’assoggettamento all’imposta sull’importazione e sull’imposta stessa.