6 Consegna di regali a terzi

Info IVA 08 · Quote private

In vigore · Stato dal 17 settembre 2022

AFC · Info IVA 08 · n. 6 · Italiano

Se per la consegna di regali a terzi vi è un motivo imprenditoriale, le imposte precedenti sulle spese necessarie a tale scopo possono essere dedotte secondo l’articolo 28 segg. LIVA. In caso di regali fino a 500 franchi per persona e anno, nonché di regali pubblicitari e campioni di merci volti a realizzare operazioni imponibili o esenti dall’imposta, si presume il motivo imprenditoriale (art. 31 cpv. 2 lett. c LIVA) e si può effettuare la deduzione dell’imposta precedente.

[Illustrazione: nell’originale]

Le prestazioni gratuite al personale che devono essere dichiarate alle cifre 3 e 7 del certificato di salario sono considerate prestazioni al personale a titolo oneroso (→ cifra 1).

Se beni o prestazioni di servizi sono offerti a terzi a titolo gratuito senza un motivo imprenditoriale, la deduzione dell’imposta precedente fatta a suo tempo va corretta.

Se i regali sono beni fabbricati in proprio, occorre prevedere, per l’utilizzazione dell’infrastruttura, un supplemento forfetario del 33 % sull’imposta precedente sul materiale e su eventuali lavori di terzi per i semilavorati. È fatta salva la prova effettiva delle imposte precedenti sull’utilizzazione dell’infrastruttura (art. 69 cpv. 3 OIVA).