3 Prestazioni a persone strettamente vincolate

Info IVA 08 · Quote private

In vigore · Stato dal 16 marzo 2026

AFC · Info IVA 08 · n. 3 · Italiano

Sono considerati persone strettamente vincolate i titolari di almeno il 20 % del capitale azionario o del capitale sociale di un’impresa o di una corrispondente partecipazione a una società di persone, oppure persone a loro vicine (art. 3 lett. h n. 1 LIVA). Le persone vicine sono quelle che hanno un particolare rapporto personale (ad es. parentela) o economico (ad es. società consorelle) con il titolare di partecipazioni.

Anche le fondazioni e le associazioni con le quali sussiste un rapporto economico, contrattuale o personale particolarmente stretto sono considerate persone strettamente vincolate; non sono considerati persone strettamente vincolate gli istituti di previdenza (art. 3 lett. h n. 2 LIVA).

In caso di prestazioni a persone strettamente vincolate si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti (art. 24 cpv. 2 LIVA). Per le persone strettamente vincolate che lavorano nell’impresa, ma non sono considerate personale ai sensi dell’articolo 47 OIVA, la base di calcolo da prendere in considerazione per il prezzo che sarebbe stato convenuto tra terzi indipendenti è il valore delle prestazioni al personale (→ cifra 1).

[Illustrazione: nell’originale]

I valori forfetari secondo i Promemoria N1/2007, N2/2007 e NL1/2007 possono essere utilizzati come base di calcolo anche per le persone strettamente vincolate. Questi promemoria sono disponibili sul sito Internet dell’AFC.

Se le persone strettamente vincolate che lavorano nell’impresa sono considerate personale ai sensi dell’articolo 47 OIVA, a tali persone sono applicabili le disposizioni concernenti le prestazioni al personale secondo la cifra 1.

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 17.09.2022; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).