1.2 Per gli acquirenti di prestazioni non assoggettati all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero
Info IVA 14 · Imposta sull’acquisto
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA 14 · n. 1.2 · Italiano
(art. 45 cpv. 2 lett. b LIVA)
Un acquirente di prestazioni non assoggettato all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (p. es. privati, scuole, piccole imprese) è assoggettato all’imposta sull’acquisto se in un anno civile acquista determinate prestazioni soggette all’imposta sull’acquisto per più di 10 000 franchi (art. 45 cpv. 2 lett. b LIVA).