Introduzione alle spiegazioni riguardanti la presente info IVA

Info IVA 14 · Imposta sull’acquisto

In vigore · Stato dal 6 marzo 2026

AFC · Info IVA 14 · Introduzione alle spiegazioni… · Italiano

La presente info IVA si fonda sulla LIVA e sull’OIVA, entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 2010.

Essa si fonda sulle disposizioni degli articoli 45–49 LIVA e 111–111a OIVA.

L’acquisto di determinate prestazioni da imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti IVA in territorio svizzero soggiace in linea di massima all’imposta sull’acquisto. Vi rientrano le prestazioni di servizi che sottostanno al principio del luogo del destinatario e talune forniture di beni immobili sul territorio svizzero. Soggiacciono altresì all’imposta sull’acquisto l’importazione di supporti di dati senza valore di mercato, la fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti sul territorio svizzero nonché, in generale, l’acquisto di determinati diritti, certificati e attestati, a prescindere dalla sede del prestatore. L’imposta sull’acquisto fa riferimento al luogo della prestazione sul territorio svizzero; evita svantaggi concorrenziali degli offerenti svizzeri rispetto ai loro concorrenti esteri e/o previene perdite fiscali. Fa eccezione l’importazione di supporti di dati senza valore di mercato per la quale l’imposta sull’acquisto è considerata applicabile, poiché non sussiste né una controprestazione né un valore di mercato e, pertanto, al momento dell’importazione l’imposta non può essere calcolata.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione dovrebbero permettere ai contribuenti e ai loro rappresentanti di salvaguardare i loro diritti e di adempiere i propri obblighi in materia di IVA.

Applicabilità temporale contestualmente ad adeguamenti della prassi

L’applicabilità temporale contestualmente ad adeguamenti della prassi si fonda sui principi descritti nell’info IVA 20 Prassi dell’AFC: applicabilità temporale

La nuova distinzione terminologica e la corrispondente applicabilità temporale sono validi a partire dal 1° ottobre 2020, ossia dalla data di pubblicazione dell’info IVA 20, totalmente rielaborata.

Una panoramica degli adeguamenti della prassi secondo la nuova distinzione terminologica e la corrispondente applicabilità temporale figura alla cifra 1.

Gli adeguamenti della prassi possono avvenire attraverso una:

  • prima definizione della prassi (→ cifra 2) in seguito

    • alla modifica di una disposizione sull’IVA (→ cifra 2.2);

    • a una sentenza di un tribunale su un elemento non definito nella prassi vigente dell’AFC (→ cifra 2.3);

    • alla valutazione di nuove fattispecie da parte dell’AFC (→ cifra 2.4);

  • modifica della prassi vigente (→ cifra 3) in seguito

    • alla modifica di una disposizione sull’IVA (→ cifra 3.2);

    • a una sentenza di un tribunale riguardante la prassi vigente dell’AFC (→ cifra 3.3);

    • a un riesame della prassi da parte dell’AFC (→ cifra 3.4);

  • precisazioni della prassi e adeguamenti di carattere redazionale (→ cifra 4).

Le prime definizioni della prassi, le rispettive modifiche e precisazioni nonché gli adeguamenti di carattere redazionale rilevanti vengono esplicitamente contrassegnati nelle info IVA o info IVA concernenti i settori.

Occorre osservare che le definizioni utilizzate fino al 30 settembre 2020 per adeguare la definizione della prassi non verranno adattate alla nuova terminologia.

Le versioni precedenti di cifre adeguate sono come sinora reperibili online.

Se una norma di diritto o una prassi è stata modificata dopo che l’informazione è stata fornita o se l’AFC definisce una prassi per la prima volta dopo che l’informazione è stata fornita, il contribuente non può più fare riferimento all’informazione fornita per scritto a partire dalla data dell’entrata in vigore della norma o della pubblicazione della prassi (→ cifra 5).