2.3 Ulteriori spiegazioni in relazione ai requisiti delle fatture

Info IVA 16 · Contabilità e fatturazione

In vigore · Stato dal 8 aprile 2024

AFC · Info IVA 16 · n. 2.3 · Italiano

  • Il prestatore, il destinatario della prestazione e il genere della prestazione devono essere chiaramente identificabili.

  • Come nomi sono ammesse anche le insegne (ad es. Ristorante Centrale).

  • Se sono eseguite prestazioni, sottoposte ad aliquote d’imposta diverse, indipendenti le une dalle altre ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 LIVA, per il rendiconto IVA è necessaria una ripartizione in funzione delle aliquote d’imposta. Pertanto, tali prestazioni vanno sempre indicate separatamente.

  • Indicando il luogo della prestazione, in particolare in caso di fornitura all’estero, può ad esempio essere dimostrato che la prestazione non soggiace all’IVA sul territorio svizzero.

  • In caso di trasferimento di un patrimonio o di parte di esso tramite procedura di notifica (art. 38 LIVA) nelle fatture (→ cifra 2.1) non è ammessa l’indicazione dell’IVA. Tuttavia, sugli stessi giustificativi va indicata con una relativa annotazione l’applicazione della procedura di notifica.

  • Se si applica l’imposizione di gruppo non è ammessa alcuna indicazione dell’IVA sulle transazioni all’interno del gruppo (giustificativi).

  • Se in luogo della fattura da parte del prestatore viene emessa una nota di credito da parte del destinatario, vanno indicati il destinatario della nota di credito (prestatore) con tutti gli elementi necessari. L’indicazione del N.IVA del prestatore contribuente è auspicabile.

[Illustrazione: nell’originale]

Le ricevute di cassa per importi fino a 400 franchi (incluse l’imposta) non devono necessariamente contenere indicazioni relative al destinatario della prestazione (acquirente) (art. 57 OIVA). Lo stesso vale per gli scontrini di casse registratrici.