4.4 Rappresentante fiscale in Svizzera
Info IVA 18 · Procedera di rimborso
In vigore · Stato dal 26 febbraio 2026
AFC · Info IVA 18 · n. 4.4 · Italiano
Il richiedente designa per legge un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale in Svizzera (art. 155 cpv. 3 OIVA). Può trattarsi di una persona fisica o giuridica. Il rappresentante fiscale si legittima mediante una procura riportata sul modulo di richiesta ufficiale (modulo n. 1222). Per ogni richiesta di rimborso va rilasciata una nuova procura.