6.3 Trattamento fiscale di prestazioni provenienti dal Principato del Liechtenstein
Info IVA 18 · Procedera di rimborso
In vigore · Stato dal 26 febbraio 2026
AFC · Info IVA 18 · n. 6.3 · Italiano
Dal profilo della legge sull’IVA il Principato del Liechtenstein vale territorio svizzero. Tuttavia, per quanto riguarda il rimborso dell’IVA, il Principato del Liechtenstein è uno stato sovrano che promulga i suoi propri accordi di reciprocità nei confronti degli Stati terzi. Per questa ragione, il rimborso dell’IVA per prestazioni acquistate nel Liechtenstein dev’essere richiesto con una domanda separata.
L’apposito modulo può essere scaricato sul sito internet dell’amministrazione fiscale del Liechtenstein. Il modulo va indirizzato a:
Liechtensteinische Steuerverwaltung
Postfach 684
9490 Vaduz
Secondo il diritto fiscale del Liechtenstein, le restrizioni e le altre condizioni attinenti al rimborso dell’IVA ai richiedenti si applicano in maniera analoga a quelle descritte nella presente Info IVA valevole per la Svizzera. In particolare, occorre designare un rappresentante fiscale con sede o domicilio nel Liechtenstein e l’imposta rifondibile sulle prestazioni acquistate nel Liechtenstein è rimborsata soltanto se il suo importo raggiunge almeno 500 franchi per anno civile.
Dato che l’imposta sull’importazione è prelevata dalle autorità doganali svizzere, le richieste di rimborso dell’imposta sull’importazione devono essere presentate in tutti i casi all’AFC da un rappresentante fiscale avente sede o domicilio in Svizzera (per l’indirizzo: → cifra 4.3).