4.2 Acquisti di prodotti naturali presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non contribuenti

Info IVA 19 · Aumento delle aliquote d’imposta dal 1° gennaio 2024

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2026

AFC · Info IVA 19 · n. 4.2 · Italiano

Il contribuente che ha acquistato da agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame o centri di raccolta del latte non assoggettati all’imposta prodotti agricoli forestali, orticoli, bestiame o latte nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, può dedurre a titolo d’imposta precedente il 2,5 % per gli acquisti fino al 31 dicembre 2023 e il 2,6 % per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2024, calcolati sull’importo (100 %) fatturatogli (art. 28 cpv. 2 LIVA).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 25 LIVA) (riguardo all’applicabilità temporale, [Illustrazione: nell’originale] informazioni supplementari concernenti questa cifra).