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Consultazione 2000/13: Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) · 86 pagine

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Art. 35 cpv. 1, 1bis, 1ter e lquater (nuovi) ISono di massima autorizzatia esercitare a carico dell'assicurazioneobbliga-

toria delle cure medico-sanitarie i fornitori di prestazioni che:

a. adempiono le condizioni di cui agli articoli 36-40;

b. hanno stipulato una convenzione tariffale, valevole almeno un anno civile, con uno o piü assicuratori-malattie riconosciuti.

lbisPer le cure ospedaliere e semiospedaliere, i fornitori di prestazioni di cui

all'articolo39 non devono adempiere il requisitodi cui al capoverso 1 letterab.

lter Fatta salva la tutela della cura medico-sanitaria, i fornitori di prestazioni e gti assicuratori sono liberi quanto alla scelta dei partner convenzionati. II Consiglio federale stabilisce i criteri in materia di economicitä e di garanzia della qualitä (art. 56 e 58), determinantiper I'autorizzazionedei fornitori di prestazioni.

lqLJateFNell'ambito d'applicazione della presente legge vige la legge federale deI 6 ottobre 19953su i cartellie le organizzazioni analoghe.

Art. 41 titolo marginale e cpv. 1 e 2 lett. a

Principio

IL'assicurato ha la libera sce-Itatra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei a curare la sua malattia. In caso di cura ambulatoriale, I'assicuratore provvede alla rimunerazione secondo le tariffe stabilite per convenzione. In caso di cura

ospedaliera o semiospedaliera, I'assicuratore deve assumere aI massimo i

costi secondo la tariffa valevole neI Cantone di domicilio dell'assicurato.

2Se, per motivi d'ordine medico, I'assicurato ricorre a un altro fornitore di prestazioni, la rimunerazione ë calcolata secondo la tariffa valevole per questo fornitore di prestazioni. Sono considerati motivid'ordine medico i casi d'urgenza e

quelli per i quali le necessarie prestazioninon possono essere dispensate:

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